Fare Verde Bari: “Accolte le tesi sulla tutela del verde di quartiere dal TAR Puglia”
Un’area destinata a verde di quartiere non può essere utilizzata come area edificabile in base ad una mera valutazione discrezionale dell’Amministrazione comunale, perché in tal modo si violerebbero le norme della disciplina urbanistica vigente. È questo il succo d’una recente pronuncia del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Bari, la n. 1437 del 16/12/2025, che ha visto soccombente il Comune di Bari ed ha accolto in pieno le tesi dell’associazione ecologista FARE VERDE, intervenuta nel giudizio promosso da un privato con un puntuale e preciso ricorso ad adiuvandum predisposto dall’avv. Luigi Campanale (responsabile dell’ufficio legale dell’associazione).
Nel caso di specie, l’amministrazione comunale di Bari aveva localizzato la costruzione di impianti di distribuzione di benzina in una zona su via Mitolo destinata a verde, invocando la generica categoria delle opere di urbanizzazione. Sennonché, la sentenza del TAR precisa che ritenere come edificabile residenziale una zona destinata a verde, significherebbe, nei fatti, variare il Piano Regolatore Generale (PRG), trasformando un’area a verde in un’area di espansione. Né si possono sottrarre all’uso pubblico quelli che sono gli standard di verde per abitante, dovendosi in ogni caso fare riferimento ai minimi di legge (D.M. 1444/68).
Nella vicenda il giudice amministrativo ha accolto il principio, strenuamente invocato da Fare Verde, circa l’invalicabilità della tutela ambientale, dal momento che riguarda interessi superiori: l’art 9 della Costituzione infatti precisa che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.
Una pronuncia che costituisce un utile precedente e fa ben sperare, considerando i numerosi e ricorrenti casi analoghi che si presentano non solo in quel di Bari.


